REGOLAMENTO

in vigore dal 02 settembre 2022

TITOLO I – regolamento associativo

art. 1 – tipologie di soci

Si possono iscrivere alla Confederazione Italiana Archeologi 4 diversi tipi di soci, come stabilito dall’art. 4 dello Statuto: Soci Ordinari, Soci Studenti, Soci Sostenitori e  Soci Onorari.
art. 2 – modalità di iscrizione

L’iscrizione alla Confederazione Italiana Archeologi è annuale. Le quote per le diverse tipologie di soci vengono stabilite dal CDN. Ogni socio è tenuto a presentare la propria domanda di iscrizione o tramite il portale dell’associazione o a un membro del  direttivo della propria sede regionale.

Alla domanda di iscrizione va allegato ogni il proprio CV secondo le modalità stabilite dall’articolo 3 del presente Regolamento.

art. 3 – requisiti per l’iscrizione dei soci ordinari

Sono Soci Ordinari della Confederazione Italiana Archeologi coloro i quali siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 4 dello Statuto. 

art. 4 – revisione curriculum 

I soci della Confederazione Italiana Archeologi sono tenuti all’aggiornamento professionale. Ogni anno, al momento dell’iscrizione, tutti i soci devono allegare copia del proprio CV che dimostri l’avvenuto svolgimento di almeno un’attività professionale in campo archeologico. 

art. 5 – requisiti per l’iscrizione dei soci studenti

Sono Soci Studenti della Confederazione Italiana Archeologi i cittadini italiani o stranieri iscritti a un corso di laurea triennale (nuovo ordinamento) o quadriennale (vecchio ordinamento) in materie aventi indirizzo archeologico o beni culturali presso un’università italiana o iscritti a corsi di laurea equipollenti in università straniere (art. 4 dello Statuto).

I Soci studenti sono tenuti al versamento di un contributo deciso dal CDN e durante le votazioni che si svolgono nelle assemblee, possono votare tutte le attività dell’Associazione, non il bilancio.

TITOLO II – diritti e doveri dei soci

art. 6 – diritti dei soci

I Soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alla vita della Confederazione Italiana Archeologi, a frequentarne le sedi, nonché a usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla stessa.

art. 7 – doveri dei soci

L’appartenenza alla Confederazione Italiana Archeologi ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico, del presente Regolamento e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

art. 8 – dati personali

Il socio si impegna a fornire, all’atto dell’iscrizione, dati veritieri su tutti i propri recapiti e a comunicare tempestivamente all’Associazione qualunque variazione di tali dati. Il socio garantisce la natura personale ed esclusiva del proprio indirizzo email fornito all’Associazione che potrà utilizzarlo per comunicazioni sociali e per l’espletamento di operazioni di voto e consultazione telematica.

art. 9 – perdita dello status di socio

Lo Status di Socio viene meno secondo quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto.

TITOLO III – struttura dell’associazione

art. 10 – struttura territoriale

La Confederazione Italiana Archeologi è un’Associazione nazionale articolata su base territoriale con sedi locali secondo quanto disposto dall’art 18 dello Statuto. La costituzione di Sedi Territoriali deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Alle Sedi Territoriali spetta una parte delle quote Sociali versate dagli appartenenti alle Sedi medesime, la cui quota è decisa annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

art. 11 – organi dell’associazione

Sono organi territoriali della Confederazione Italiana Archeologi

  • le Assemblee Territoriali dei Soci; 
  • i Consigli Direttivi Territoriali; 
  • i Presidenti Territoriali;

Sono organi nazionali della Confederazione Italiana Archeologi

  • l’Assemblea Nazionale dei Soci; 
  • il Consiglio Direttivo Nazionale; 
  • il Presidente Nazionale.

Sono organi di controllo e disciplinari della Confederazione Italiana Archeologi

  • Il Collegio dei Probi Viri. 
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono incarichi sociali della Confederazione Italiana Archeologi, previsti dall’art. 15 dello Statuto, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

art. 12 – organi territoriali

12.1 – assemblea territoriale dei soci

L’insieme dei Soci appartenenti alla Sede Territoriale ne forma l’Assemblea. 

La convocazione dell’Assemblea Costitutiva della Sede Territoriale viene indetta su richiesta degli iscritti dal Consiglio Direttivo Nazionale tramite comunicazione da inviare in via telematica all’indirizzo risultante dal libro soci e tramite annuncio sul portale web dell’Associazione, almeno 5 giorni prima della data dell’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce ed elegge i rappresentanti che formano il Consiglio Direttivo Territoriale.

L’avvenuta costituzione viene ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne dà notizia sul portale web dell’Associazione.

Per le deliberazioni della Sede Territoriale valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per il Consiglio Direttivo Nazionale, come riportato negli artt. 9, 10 e 11 dello Statuto.

L’Assemblea Territoriale di una sede esistente, che deve essere convocata non meno di 5 giorni prima della data dell’Assemblea, tramite comunicazione da inviare in via telematica all’indirizzo risultante dal libro soci e tramite annuncio sul portale web dell’Associazione dal Presidente Territoriale almeno una volta l’anno entro il 31 marzo. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Territoriale, approva il programma di attività della Sede coerentemente con gli indirizzi e le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, formula per il tramite del Presidente Territoriale proposte al Presidente Nazionale.

12.2 – consiglio direttivo territoriale

Il Consiglio Direttivo Territoriale è costituito da un minimo di sette membri tra i quali si eleggono, con voto a maggioranza, il Presidente Territoriale e un Vicepresidente; un Segretario e un Tesoriere.

Le sedute del Consiglio Direttivo Territoriale sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei membri in forma fisica, telematica o per delega. 

Il Consiglio Direttivo Territoriale attua i programmi di attività fissati dall’Assemblea Territoriale per la realizzazione a livello locale degli scopi Sociali; amministra le risorse della Sede con obbligo di documentazione e rendiconto delle spese secondo le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo; dà attuazione alle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale con cui collabora per la realizzazione di eventuali iniziative di carattere nazionale dallo stesso promosse; elegge al suo interno due rappresentanti presso il Consiglio Direttivo Nazionale. 

12.3 – presidente territoriale

Il Presidente Territoriale convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Territoriale; ne attua le rispettive delibere, verificandone la compatibilità con lo Statuto e con le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale; dà comunicazione al Presidente Nazionale delle iniziative progettate al fine di consentirne il coordinamento, e comunque in genere riferisce a quest’ultimo sulle attività da intraprendere e sull’esito di quelle svolte.

12.4 – vicepresidente territoriale

Il Vicepresidente Territoriale sostituisce in ogni sua mansione il Presidente Territoriale qualora questo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione. Lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni e svolge il ruolo di suo consigliere. 

12.5 – segretario territoriale

Il Segretario Territoriale cura e tiene costantemente aggiornato l’elenco dei soci regionali e i loro recapiti a cui inviare le comunicazioni da parte della Sede Territoriale. Aggiorna costantemente il Segretario Nazionale al fine di tenere il Libro Soci aggiornato. Qualora non nominato un Tesoriere Territoriale ne svolge le funzioni.

12.6 – tesoriere territoriale

Il Tesoriere Territoriale cura il bilancio della sede, registra le entrate e le uscite necessarie e approvate dal CDR per la vita della sede. Aggiorna il Tesoriere Nazionale e versa nelle casse dell’associazione quanto stabilito dal CDN. 

art. 13 – organi nazionali, organi di controllo e disciplinari

Per gli Organi nazionali, per gli Organi di controllo e disciplinari si rimanda alle linee generali espresse nello Statuto e a quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO IV – regolamento elettorale

art. 14 – elezione del consiglio direttivo nazionale

Le assemblee Territoriali eleggono dei Delegati per la partecipazione al Congresso.

Ogni Assemblea Territoriale elegge all’interno dei propri soci, già iscritti al momento della comunicazione della data del Congresso Nazionale,  un numero massimo di delegati pari a 1 ogni 3 soci. 

Possono essere eletti al Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci, regolarmente iscritti, che hanno presentato la loro candidatura nei modi e tempi prestabiliti, o che non siano fisicamente presenti al momento delle elezioni.

Il voto dei Delegati per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale viene espresso nel corso del Congresso Nazionale mediante voto palese o a scrutinio segreto su richiesta di almeno la metà più uno dei votanti. 

Tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale uscente partecipano all’elezione del nuovo Consiglio come delegati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale uscente nominerà una Commissione Elettorale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si elegge una volta ogni 3 anni a meno che non presentino le dimissioni dallo status di consigliere la metà più uno dei consiglieri.

Al momento della dimissione o del decadimento per la perdita dello status di socio di uno o più consiglieri questi vengono sostituiti in egual numero tramite cooptazione di altri soci che presentino la loro candidatura. Nel qual caso viene effettuata una consultazione telematica per l’elezione dei candidati vengono eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

E’ eletto alla carica di Consigliere un numero dispari di Soci, stabilito di volta in volta nel Regolamento Congressuale. I Soci eletti saranno quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati.

art. 15 – elezione dei consigli direttivi territoriali

I Consigli Direttivi Territoriali vengono eletti durante le Assemblee Territoriali al massimo ogni 3 anni.

Tutti i Soci regolarmente iscritti presso la Sede Territoriale hanno diritto al voto.

Il voto dei Soci per l’elezione dei componenti dei Consigli Direttivi Territoriali viene espresso nel corso dell’Assemblea Territoriale mediante voto palese o a scrutinio segreto su richiesta di almeno la metà più uno dei votanti. 

art. 16 – pubblicizzazione del voto

Alle operazioni di voto dovrà essere data opportuna pubblicità nel periodo precedente la data delle elezioni, anche attraverso gli organi d’informazione dell’Associazione. 

art. 17 – commissioni elettorali

Le Commissioni Elettorali dovranno provvedere, con le modalità più opportune, all’espletamento delle operazioni di voto garantendo la regolarità e se richiesto la segretezza delle operazioni e l’espletamento delle operazioni di spoglio. 

La Commissione Elettorale del Congresso Nazionale dovrà provvedere in tempo reale allo scrutinio dei voti espressi, alla redazione di un verbale di voto e alla comunicazione dell’avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale tramite i canali ufficiali di comunicazione dell’associazione. 

Ciascuna Commissione Elettorale Territoriale dovrà inoltre provvedere, con le modalità più opportune, alla trasmissione al Consiglio Direttivo Nazionale dei risultati e di un verbale delle operazioni e delle eventuali contestazioni, entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di voto.

art. 18 –  cariche territoriali

Il Consiglio Direttivo Territoriale, entro sette giorni dall’elezione, si riunisce, elegge le cariche sociali locali e due rappresentanti nel Consiglio Direttivo Nazionale e le comunica a quest’ultimo.

art. 19 – ricorso

Entro il trentesimo giorno successivo all’Assemblea è possibile presentare ricorso, scritto e motivato, avverso ai risultati al Collegio dei Probiviri, che provvederà, entro i successivi trenta giorni, a esaminarlo e a decidere in merito.

TITOLO V – regolamento amministrativo

art. 20 – esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Confederazione Italiana Archeologi ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione. 

art. 21 – bilancio annuale di previsione

Nel bilancio di previsione devono essere dettagliatamente elencate in appositi capitoli tutte le entrate previste e le uscite necessarie per l’attuazione dei programmi dell’Associazione. Nel bilancio di previsione possono essere iscritti fondi di riserva, destinati al riequilibrio in corso d’esercizio della gestione o per sopperire ad eventuali imprevedibili esigenze.

art. 22 – inventario

Il Presidente dell’associazione è consegnatario di tutti i beni presenti presso la sede nazionale; il Presidente Territoriale è consegnatario di tutti i beni di proprietà dell’Associazione presenti presso la Sede Territoriale; in ogni caso di cessazione, si procede al passaggio delle consegne previo inventario dei beni: il relativo verbale è sottoscritto dal cessante e dal subentrante. L’inventario di tutti i beni dell’associazione deve essere effettuato a ogni chiusura di esercizio. La prima redazione dell’inventario viene effettuata all’atto dell’insediamento dei prossimi organi dell’associazione.

art. 23 – adempimento di chiusura d’esercizio 

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente Territoriale provvede a trasmettere alla sede centrale l’inventario dei beni presenti nella Sede Territoriale al 31 dicembre, i rendiconti di competenza, la chiusura di cassa dell’anno, evidenziando il fondo cassa residuo e le eventuali entrate e spese non riscosse o pagate e una relazione sull’attività svolta.

art. 24 – redazione del bilancio consuntivo

Il Consiglio Direttivo Nazionale, coadiuvato dal Tesoriere, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che si compone di un conto consuntivo finanziario, redatto sulla base dello schema del correlativo bilancio di previsione, nonché di una situazione patrimoniale e di un conto economico; il bilancio deve essere presentato alla prima Assemblea Nazionale. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell’Associazione e sul sito web durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea Nazionale sino alla sua approvazione, a disposizione dei Soci che ne possono prendere visione. 

TITOLO VI – regolamento disciplinare

art. 25 – il collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato, secondo le modalità indicate nell’art. 20 dello Statuto e negli artt. successivi del presente Regolamento, a pronunciarsi: 

  1. sui provvedimenti disciplinari; 
  2. sulle controversie tra gli organi Sociali, tra i Soci, ovvero tra i primi e i secondi, sorte nell’ambito delle attività Sociali; 
  3. sull’interpretazione dello Statuto e dei regolamenti di attuazione dello stesso. 

La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

art. 26 – fatti sanzionabili

Si procede disciplinarmente nei confronti dell’iscritto che: 

  1. non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento, dal Codice deontologico, dalle deliberazioni degli organi dell’associazione; 
  2. tenga una condotta in contrasto con i principi della deontologia professionale; 
  3. tenga comportamenti gravemente lesivi dell’immagine, degli interessi e delle finalità dell’associazione. 

art. 27 – procedimento disciplinare

L’azione disciplinare è promossa dal Presidente dell’Associazione, qualora se ne ravvisino i presupposti, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, sia d’ufficio che su segnalazione di qualunque Socio. Qualora l’azione disciplinare interessi membri degli organi sociali, il parere del Consiglio Direttivo Nazionale assume valore vincolante. Ispettori e commissario potranno essere scelti anche tra professionisti esterni all’associazione; tutti i Soci devono prestare loro la necessaria collaborazione. L’atto di deferimento al Collegio dei Probiviri, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l’esposizione dei fatti che ne sono causa, l’indicazione di eventuali mezzi di prova, gli accertamenti e i provvedimenti cautelari già disposti.

art. 28 – istruttoria

Il Collegio, pervenuto l’atto di deferimento, deve tempestivamente trasmetterne copia all’interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi. Detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l’audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell’interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati, ma non porre anticipatamente termine all’ispezione o al commissariamento. 

art. 29 – decisione

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro tre mesi dalla ricezione dell’atto di deferimento, deve emettere una decisione motivata pubblicata negli organi di informazione interna della Confederazione Italiana Archeologi che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze: 

  1. lettera di richiamo;
  2. sospensione a tempo determinato;
  3. espulsione.

art. 30 – controversie interne 

Qualunque controversia insorta tra gli organi Sociali, tra i Soci o tra i primi e i secondi, deve essere sottoposta dagli interessati al Consiglio Direttivo Nazionale che, solo qualora non riesca a dirimerla bonariamente e sempre che ne ravvisi la fondatezza, la sottopone al Collegio dei Probiviri. Solo nel caso in cui lo stesso Consiglio Direttivo Nazionale sia parte della controversia il Collegio dei Probiviri potrà essere investito dagli interessati in via diretta. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nel Regolamenti dell’associazione. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità. 

art. 31 – interpretazione dello statuto 

Qualora sorgano dubbi sull’interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti adottati ai sensi dello stesso, il Consiglio Direttivo Nazionale, d’ufficio o su segnalazione di qualunque Socio, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, può richiedere al Collegio dei Probiviri l’interpretazione. L’interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento. 

art. 32 – norme comuni a tutti i procedimenti 

Il Consiglio dei Probiviri ha sede presso la sede dell’associazione ed è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

In caso di dimissioni di uno dei componenti del Collegio si provvederà alla sostituzione con un supplente nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di uno dei membri effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con un supplente nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il membro supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e dovranno essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti o agli interessati e al Presidente dell’associazione e contestualmente pubblicate sugli organi informativi dell’associazione. 

Il Presidente dell’associazione, ove necessario, ne cura l’attuazione.

TITOLO VII – le sezioni tematiche

art. 33 – funzioni

Le Sezioni Tematiche dell’Associazione sono strumenti costituiti per il raggiungimento di quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto. 

art. 34 – numero, composizione e scadenza

Il numero delle Sezioni Tematiche è deciso dal Consiglio Direttivo Nazionale o dai Consigli Direttivi Territoriali in base alle necessità. La loro composizione, scelta sempre dagli organi territoriali competenti, è variabile in base alla durata e alla complessità della Sezione.  

Le Sezioni, così costituite e composte, rimarranno in carica fino alla scadenza dell’organo che le ha costituite o fino al raggiungimento del loro scopo. 

art. 35 – costituzione, funzionamento e organizzazione

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni dovranno essere rispondenti anche a quanto previsto dal Codice deontologico della Confederazione Italiana Archeologi.

Ogni Sezione Tematica avrà un proprio Coordinatore, nominato dall’organo esecutivo competente al momento della costituzione oppure, su proposta dei componenti, dopo l’insediamento della Sezione stessa. Il Coordinatore della sezione potrà farsi coadiuvare nello svolgimento della sua funzione da altri soci. Al fine del coordinamento della loro attività scientifica, i Coordinatori di tutte le Sezioni operative, sono convocati, quando opportuno, dai Consigli Direttivi competenti per relazionare le attività di loro pertinenza.

art. 36 – prerogative

Le Sezioni Tematiche hanno un’autonomia e una responsabilità proprie, nei limiti di un programma concordato con gli organi esecutivi competenti. Sono escluse le funzioni di rappresentanza esterna, salvo che su specifica delega del Presidente Nazionale o degli organi esecutivi competenti. 

 art. 37 – coordinatore della sezione

Il coordinatore della Sezione è tenuto a: 

– rappresentare ufficialmente la Confederazione Italiana Archeologi quando il Presidente o il Consiglio Direttivo Nazionale lo richieda in convegni, congressi e nelle sedi ove la tematica inerisce all’attività della commissione;

– diffondere, con tempestività e continuità, informazioni sull’attività della Sezione, attraverso i mezzi di comunicazione a stampa ed elettronici dell’Associazione e in ogni altra forma opportuna.

TITOLO  VIII – erogazione di rimborsi spese e/o indennità di trasferta

art. 38 – premessa e campo di applicazione

Il presente titolo del Regolamento detta disposizioni operative e di dettaglio finalizzate alla rendicontazione, al controllo e al contenimento della spesa. Si applica ai soci della Confederazione Italiana Archeologi, nonché a tutti i professionisti e consulenti che prestino la loro opera per l’associazione. Il disciplinare ribadisce e puntualizza le modalità operative e procedurali per il rilascio dell’autorizzazione, l’espletamento della missione, le spese rimborsabili e la relativa documentazione da produrre. Per quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla vigente normativa generale relativa al trattamento economico delle missioni. 

art. 39 – missioni/trasferte 

Ogni missione o trasferimento per conto della Confederazione Italiana Archeologi deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero, nel caso di progetti specifici e/o attività soggette a finanziamento, dal referente di progetto; le autorizzazioni di invio in missione dovranno sempre essere fondate su concrete esigenze operative ed essere adottate nel rispetto del principio fondamentale di economicità (e in generale di massimo contenimento della spesa), con particolare riguardo alle modalità di svolgimento e alla durata della trasferta, che deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle esigenze di impiego. Ai fini di una corretta contabilizzazione è essenziale che le richieste e i provvedimenti di autorizzazione alla missione indichino espressamente nell’interesse di quale Progetto/Iniziativa sono effettuate.

art. 40 – sede 

Per sede si intende il perimetro cittadino del territorio del Comune di residenza anagrafica del professionista impiegato, oppure del Comune della struttura di appartenenza dell’esperto, anche nel rispetto delle norme relative alle caratteristiche di impiego nel caso di contratti di lavoro parasubordinato. L’esperto inviato in missione nell’ambito del Comune della propria struttura di appartenenza e\o nel proprio Comune di residenza ha titolo all’eventuale solo rimborso delle spese dei mezzi pubblici di trasporto o, ricorrendone le condizioni tassativamente previste, del taxi. 

art. 41 – procedure di autorizzazione 

In base al vigente quadro normativo, la disposizione di invio in trasferta è competenza del referente di progetto o dell’attività svolta per la CIA. I professionisti per poter svolgere la missione devono essere preventivamente autorizzati. 

Nella nota di autorizzazione alla missione devono essere indicati: 1. cognome e nome del soggetto autorizzato; 2. località della missione; 3. giorno di inizio e di fine della missione; 4. sigla/nome del progetto/attività; 5. scopo della missione; 6. mezzo di trasporto usato (con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari). Con un unico provvedimento il referente può autorizzare fino a un massimo di quattro missioni dello stesso dipendente/esperto.

art. 42 – documentazione della missione e rimborso delle spese sostenute

I soggetti interessati al termine della missione presentano al referente di progetto/attività i moduli di richiesta del rimborso missione/trasferta con allegata la documentazione di spesa in originale e una copia del provvedimento di autorizzazione alla missione. Le spese di cui si chiede il rimborso devono in ogni caso corrispondere a viaggi effettuati per lo svolgimento dell’incarico conferito; agli esperti inviati in missione, secondo le autorizzazioni ricevute con il provvedimento di missione, compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate. La rimborsabilità delle spese di trasporto effettivamente sostenute è inderogabilmente subordinata alla esibizione dei relativi titoli di viaggio in originale. 

art. 43 – viaggi in treno 

Per i viaggi in treno compete il rimborso del biglietto di II classe (comprensivo degli eventuali supplementi e prenotazioni). Spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l’uso di un posto letto. In caso di indisponibilità di tale sistemazione, spetta il rimborso delle spese sostenute per l’uso di un posto letto in compartimento singolo, sulla base di apposita documentazione in tal senso rilasciata al professionista. 

art. 44 – viaggi in nave 

Per i viaggi in nave (compresi aliscafo e nave veloce) compete il rimborso del biglietto di II classe (comprensivo degli eventuali supplementi e prenotazioni), nonché dell’eventuale spesa sostenuta per un posto letto. In caso di indisponibilità di tale sistemazione, spetta il rimborso delle spese sostenute per l’uso di un posto letto in compartimento singolo, sulla base di apposita documentazione in tal senso rilasciata al professionista.

art. 45 – viaggi aerei 

Per i viaggi aerei compete il rimborso del biglietto in classe economica, indipendentemente dalla durata del viaggio. Dovranno essere allegati alla richiesta di rimborso le relative carte d’imbarco. 

art. 46 – mezzi di trasporto pubblico e taxi 

Agli esperti, secondo le autorizzazioni ricevute con il provvedimento di missione, compete anche il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’uso di mezzi di trasporto pubblico che, nella località in cui è svolta la missione, si rendano strettamente necessari per l’espletamento dell’incarico, nonché l’eventuale rimborso delle spese di taxi. Per il rimborso del taxi occorre presentare regolare ricevuta, datata, con indicazione del percorso effettuato. L’uso del taxi è consentito qualora ricorra almeno uno dei seguenti casi: 1. arrivo o partenza nella/dalla località di svolgimento della missione tra le ore 22 e le ore 7 (nel caso dell’aereo si intende l’orario di imbarco); 2. trasporto (effettivo) di materiale o strumenti occorrenti per l’espletamento dell’incarico particolarmente pesanti o ingombranti; 3. raggiungimento di destinazioni non servite da mezzi di trasporto pubblici o collegate in modo non agevole in relazione alla durata del tragitto, al numero di mezzi pubblici da utilizzare e allo svolgimento dell’attività lavorativa o ad altri motivi oggettivi (orario di convocazione di una riunione, imprevisti ritardi nel viaggio, comprovata impossibilità di rispettare l’orario di partenza, protrarsi dell’incarico da svolgere); 4. mancanza di mezzi pubblici di collegamento con gli aeroporti, porti, con le stazioni ferroviarie o di pullman di linea dovuta a sciopero, sospensione dei servizi in orari notturni; 5. il mezzo pubblico di trasporto, per cause impreviste, arrivi dopo le ore 22:00; 6. protrarsi della riunione che impedisca all’esperto di rispettare gli orari aerei o ferroviari di ritorno; 7. imprevista necessità di trasporto di materiale attinente all’incarico di peso e dimensioni rilevanti; Il rimborso delle spese di taxi verrà effettuato sulla base della ricevuta rilasciata dal conducente.

art. 47 – mezzo proprio 

Potrà essere utilizzato il mezzo proprio qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. Ai professionisti in missione/trasferta spetta, inoltre, il rimborso debitamente documentato del pedaggio autostradale. In caso di utilizzo di apparecchiature Telepass, in luogo delle ricevute potranno essere prodotte copie degli estratti conto Telepass, a condizione che risulti chiaramente la targa del veicolo utilizzato. 

art. 48 – autonoleggio 

Il noleggio di un’autovettura è consentito esclusivamente ove non sia riscontrabile un servizio pubblico adeguato. L’esperto che si serve dell’auto a noleggio è tenuto a presentare il contratto originale di noleggio, la fattura rilasciata dalla ditta che ha fornito il mezzo e/o la ricevuta di pagamento. Il tipo di vettura da noleggiare dovrà essere adeguato alle esigenze specifiche. 

art. 49 – spese di alloggio 

Il professionista in trasferta ha diritto ad alloggiare in alberghi con classificazione ufficiale fino a 5 stelle. Gli esperti in missione per un periodo di durata superiore alle dodici ore hanno diritto al rimborso della spesa effettivamente sostenuta e documentata per il pernottamento in alberghi in stanza singola o doppia a uso singolo, o in doppia condivisa con altro professionista in caso di mancanza della singola e sulla base di apposita dichiarazione in tal senso rilasciata dal consulente in calce alla richiesta di liquidazione. La spesa sostenuta per la prima colazione può essere ammessa al rimborso. La documentazione da produrre per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’alloggio deve risultare leggibile, essere conforme alle disposizioni in materia fiscale e consentire di accertare: il soggetto erogatore della prestazione, data e numero documento, nominativo e codice fiscale del destinatario della prestazione, il tipo di camera, la durata e l’importo della prestazione. La mancata presentazione delle ricevute fiscali o la loro incompleta compilazione impediscono il rimborso.

art. 50 – spese di vitto 

Al personale inviato in missione per un periodo di durata superiore a dodici ore compete il rimborso della spesa documentata per vitto, costituito dai pasti principali. Per pasto si intende il pranzo e\o la cena e pertanto non sono ammissibili le piccole consumazioni. Qualora la missione abbia una durata non inferiore a 8 ore e non superiore a 12 ore compete il rimborso di un solo pasto. È necessario ottenere il rilascio della tipologia di documentazione di seguito specificata: – ricevute fiscali; – scontrini fiscali dettagliati o comunque rilasciati da pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sempre che sia rilevabile dallo scontrino fiscale la corretta natura dell’esercizio che eroga la prestazione (ristorante, trattoria e simili, bar, gastronomia, rosticceria,pasticceria e simili). Inoltre, pur nel rispetto dei limiti di spesa, del tipo di esercizio e di descrizione del servizio, non sono considerati rimborsabili ricevute/scontrini che risultino incongrui rispetto alla normale consumazione di un pasto, sia per quanto concerne il tipo di consumazione, che relativamente agli orari dei pasti. La documentazione da produrre per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il vitto deve risultare leggibile, essere conforme alle disposizioni in materia fiscale e consentire di accertare: il soggetto erogatore della prestazione, data e numero documento, nominativo e codice fiscale del destinatario della prestazione, la descrizione del servizio fornito e l’importo della prestazione. Non è consentito il rimborso del pasto consumato al termine del viaggio di rientro dalla missione. Nel caso in cui la documentazione si riferisca a più di un coperto, verrà computato un solo coperto, dividendo il totale sulla base del numero totale dei coperti registrati. 

art. 51 – richiesta di liquidazione 

La richiesta di liquidazione delle spese sostenute è presentata dopo la conclusione della trasferta, allegando alla stessa la documentazione in originale. La presentazione dei documenti per la liquidazione non rappresenta solo un diritto dell’esperto al rimborso delle spese sostenute ma anche un preciso dovere, cui adempiere con la massima precisione e tempestività. La cura nella custodia della documentazione relativa alla trasferta rientra nell’ambito delle responsabilità e dei doveri di diligenza richiesti. Ciò premesso, in caso di smarrimento o furto della documentazione relativa alle spese sostenute, la Confederazione Italiana Archeologi provvede al rimborso nei seguenti casi: – presentazione della documentazione in copia conforme in caso di smarrimento o furto; – presentazione della denuncia alle competenti autorità in caso di furto, nelle ipotesi in cui non sia oggettivamente ottenibile una copia conforme della documentazione. Al di fuori di tali ipotesi, non è assolutamente consentito procedere a qualsiasi rimborso. 

Non sono in alcun modo rimborsabili spese incoerenti e/o non supportate dalla relativa documentazione. Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa di legge e contrattuale, anche con riferimento agli obblighi di lealtà e correttezza, e alle ipotesi di tentata truffa nei casi di dichiarazione fraudolenta e falsa documentazione.

TITOLO  IX – conferimento di incarichi e/o di collaborazioni esterne

art. 52 – ragione sociale e cariche elettive 

La Confederazione Italiana Archeologi è un’associazione professionale senza scopo di lucro, l’adesione è volontaria, così come il contributo in termini di tempo e impegno. Le cariche, elettive e democratiche, non presuppongono alcuna contribuzione pecuniaria da parte dell’associazione in favore degli eletti, nemmeno per il Presidente, come riportato dall’articolo 21 dello Statuto.

art. 53 – conferimento incarichi 

La Confederazione Italiana Archeologi non ha dipendenti, ma in occasione di progetti specifici può collaborare con professionisti e imprese per svolgere le attività nel modo più opportuno. Il conferimento di incarichi a professionisti coinvolti nei progetti avviene per decisione del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero con delega al responsabile del progetto, a sua volta scelto dal Direttivo stesso.

art. 54 – retribuzioni 

Per quanto riguarda la retribuzione di eventuali collaboratori si fa riferimento alle tariffe riportate dai CCNL in cui sono inseriti gli archeologi (CCNL Edilizia, Studi Professionali); nel caso delle collaborazioni parasubordinate vige il principio per cui un collaboratore non può costare meno di un dipendente con il medesimo ruolo e mansione.

Nel caso di collaborazioni di natura parasubordinata e di durata limitata nel tempo il calcolo del compenso potrà essere effettuato su base giornaliera, facendo riferimento alle tariffe dei CCNL suindicati e sulla base di ricerche di mercato condotte al momento della stipula del contratto, coerentemente con i principi del codice deontologico dell’associazione.

 

ISCRIZIONE

Come si diventa socio CIA?

Iscriversi alla CIA è veloce: scarica il modulo, riempilo e invialo alla Segreteria oppure consegnalo a un delegato regionale.

La quota associativa è di 40 euro per i soci Ordinari e di 20 euro per i soci Studenti. Puoi pagare la quota associativa annuale – scaricabile come spesa professionale –  con bonifico, Paypal o in contanti e ti verrà consegnata o spedita la tessera personale.

L’iscrizione alla CIA è annuale e vale fino al 31 dicembre di ogni anno.  Una volta iscritto potrai usufruire delle numerosi convenzioni riservate ai soci e partecipare alla vita associativa, attraverso i corsi di aggiornamento, le assemblee e le conferenze oprganizzate dalla CIA.

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